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Pronto condominio | 11 ottobre 2021, 09:00

Il proprietario della mansarda può costruire abbaini e terrazza

Chi possiede una mansarda e desidera realizzare degli abbaini o una terrazza a tasca – vale a dire incassata nel tetto dello stabile – è libero di procedere, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti.

Il proprietario della mansarda può costruire abbaini e terrazza

Chi possiede una mansarda e desidera realizzare degli abbaini o una terrazza a tasca – vale a dire incassata nel tetto dello stabile – è libero di procedere, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti. Innanzitutto, gli interventi non devono minare la stabilità dell’edificio e non devono ledere il decoro architettonico dell’edificio, definito da una sentenza della Cassazione (n. 8731 del 3 settembre 1998) come “l’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia”. Inoltre, i lavori non devono essere eccessivamente invasivi, consentendo al resto dei condòmini - anch’essi proprietari del tetto - di poterne disporre, ad esempio installando dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Di conseguenza, una terrazza a tasca che occupa gran parte del tetto può essere giudicata eccessiva, mentre nessun problema per gli abbaini, che solitamente sono “aperti” in prossimità delle finestre velux già esistenti.

Sul tema, è bene ricordare quanto disposto dall’articolo 1102 del Codice civile “Uso della cosa comune”, secondo il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».

Il proprietario della mansarda può quindi modificare il tetto comune per meglio godere del suo immobile. L’assemblea di condominio può ovviamente opporsi, ma in quel caso sarà il giudice a valutare, caso per caso, la natura dell’intervento. In una sua pronuncia (sentenza n. 1498/1998), la Cassazione ha osservato che «il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini (nella specie dotati di balconi) e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo».

A cura di Confappi-Fna Federamministratori

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